Pubblicata nel B.U. 25 settembre 1979, n. 48.
(1) Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche a favore di coloro che pur non avendo contratto una convenzione avevano comunque presentato una rispettiva domanda precedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché a favore di coloro che abbiano stipulato una convenzione precedentemente alla data di notifica dell'accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali con i singoli enti mutualistici in liquidazione.
La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.