Pubblicata nel B.U. 14 febbraio 1978, n. 9.
(1) I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi sia sulla maggiore spesa derivante da gara di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere.
(2) Gli elaborati concernenti la revisione prezzi dovranno essere corredati di un parere tecnico redatto a cura dell'ufficio fonti di energia in collaborazione con l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.
(3) Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta e per l'acquisto di macchinari e attrezzature è sufficiente la presentazione delle copie delle fatture attestanti la spesa effettivamente sostenuta.