(1) Presso l'istituto provinciale di assistenza all'infanzia sono ammesse le frequenze di allieve di scuole di preparazione dell'assistenza all'infanzia, previa autorizzazione del direttore sanitario e sentita la commissione di cui all'articolo 11 della presente legge. Le allieve ammesse devono seguire le istruzioni loro impartite dal personale dirigente dell'istituto e possono fruire di vitto gratuito nell'istituto.
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(3) L'assunzione del personale ausiliario può essere effettuata anche prescindendo dal pubblico concorso, mediante nomina per chiamata di persone in possesso dei requisiti prescritti.
(4) Prima dell'inizio del rapporto di lavoro il personale di cui ai precedenti commi del presente articolo viene sottoposto ad una visita medica di accertamento dell'idoneità fisica al lavoro svolta nell'istituto.
(5) Si applicano al personale dell'istituto le norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale, se ed in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.