Pubblicata nel B.U. 22 giugno 1976, n. 27.
(1) Lo svolgimento di conferenze tecniche nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è disposto dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale o dai direttori delle scuole agrarie e di economia domestica. I relativi compensi da corrispondere ai singoli relatori sono fissati dall'assessore competente.