Pubblicata nel B.U. 19 agosto 1975, n. 40.
(1) Al fine di raggiungere lo scopo indicato dall'articolo 1 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi finanziari annuali alla "Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano" nella misura e con le modalità stabilite dalla legge citata e dalla legge provinciale 9 agosto 1968, n. 17, per un ulteriore periodo di dieci anni. 2)
Questo termine è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1986, con l'art. 4 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.