(1) La Provincia finanzia gli investimenti dei comuni. Nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori finanziamenti di investimenti effettuati dalle comunità comprensoriali e dai consorzi di comuni.
(2) La Provincia può finanziare l’intera spesa di cui al comma 1. 3)