Pubblicata nel B.U. 29 gennaio 1974, n. 5.
(1) Invece di contributi sugli interessi la Giunta provinciale può concedere, su domanda, contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi.7)
(2) I contributi previsti nel precedente comma possono essere pagati al beneficiario, su sua richiesta, anche prima del collaudo dei lavori per un periodo massimo di due anni. In caso di abuso devono essere restituite le somme pagate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.8)
(3) Le domande di contributo sono da indirizzare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. I contributi vengono concessi su proposta dell'Assessore competente con deliberazione della Giunta provinciale.9)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.
Il comma 2 è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.