(1) La Provincia può concedere a titolari di aziende agricole, suscettibili di svilupparsi, contributi sugli interessi su mutui attinti presso banche convenzionate per investimenti di carattere produttivo, o contributi in conto capitale.
(2) Contributi sugli interessi possono essere concessi fino alla misura massima, in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3%. Se il contributo è dato in forma di contributo in conto capitale, a carico dell'interessato deve rimanere almeno il 35% della spesa ammessa.3)
(3) In territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere concessi contributi sugli interessi fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 2%.
(4) La Provincia può concedere a titolari di aziende agricole contributi in conto capitale o contributi sugli interessi corrispondenti per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati aziendali fino alla misura massima del 50% della spesa ammessa, nonché per opere di miglioramento fondiario fino all'importo massimo del 70% della spesa ammessa.4)
(5) Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati rurali ad uso abitazione e relative pertinenze la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 75% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, qualora il titolare dell'azienda agricola abbia assunto un credito agrario di miglioramento.5)