(1) Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate dall'Assessorato competente ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.
(2) Qualora le attività siano iniziative proprie degli istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, l'Amministrazione provinciale può concedere contributi. Le relative domande, corredate del programma e del preventivo di spesa, devono essere presentate all'Assessorato competente entro il 30 aprile di ogni anno.4)
(3) Possono essere concessi altresì dei contributi ai residenti nella provincia, che partecipano ad iniziative previste dalle lettere c) e d) dell'articolo 1, che si svolgono al di fuori del territorio della provincia.5)
(4) La Provincia di Bolzano concede alle organizzazioni di cui al presente articolo sovvenzioni per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di locali per uffici, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute.6)
(5) Possono essere concessi altresì alle istituzioni di cui al presente articolo contributi nella misura massima dell'80 per cento delle spese riconosciute per l'acquisto, la costruzione e l'arredo di edifici, compreso il terreno, allo scopo di creare incubatori di imprese.7)