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a) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 781)
Autorizzazione di un nuovo limite di spesa per l'esecuzione di un piano di intervento finanziario per agevolare la realizzazione di opere pubbliche in base alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28

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1)

Pubblicata nel B. U. 11 dicembre 1973, n. 53.

Art. 2

(1) Sono ammissibili al contributo previsto dal precedente articolo le opere comprese nei piani annuali approvati ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1963, n. 17, 5 novembre 1968, n. 40, e della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, per la quota corrispondente alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e la somma finanziata nei piani anzidetti, che siano a carico di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati, che posseggano il requisito della personalità giuridica con esclusione dei Comuni, dei loro consorzi e delle comunità di valle.