Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) Le modalità di erogazione dei prestiti agevolati di cui all'articolo precedente ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito sono regolati da apposita convenzione.
(2) Nella convenzione dovrà stabilirsi:
Modificato dall'art. 1 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24, risp. dall'art. 5 della L.P. 3 novembre 1981, n. 29.