Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) Alla liquidazione del contributo, nei limiti delle assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta provinciale a favore di ciascun istituto od ente convenzionato, si provvede con decreto dell'Assessore provinciale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità indicate nella convenzione di cui al precedente articolo 2.