Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) Il Presidente della giunta provinciale esercita le attribuzioni conferite ai prefetti dall'articolo 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, modificato dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernenti la risoluzione delle controversie sorte tra Comuni, enti ospedalieri, istituti mutualisti ed assicurativi, consorzi provinciali antitubercolari e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso o di assistenza, rese obbligatorie da disposizioni di legge o di statuto (comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, a norma del R.D. L. 10 novembre 1889, n. 6535, e successive modifiche).