Pubblicata nel B.U. 3 aprile 1973, n. 15.
(1) Ai privati espositori possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile, qualora la loro partecipazione alle manifestazioni di cui al primo comma del precedente articolo sia ritenuta di rilevante importanza per la specifica valorizzazione della produzione dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura e per l'incremento del turismo della provincia.
(2) Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Giunta provinciale, corredate dal preventivo e dalla relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno. 2)
Con L.P. 17 agosto 1984, n. 9, il termine per la presentazione delle domande è stato soppresso.