Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1970, n. 10.
(1) La concessione del contributo sui mutui contratti è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste cui è demandata l'istruttoria delle domande in ordine al possesso dei requisiti, al soddisfacimento di eventuali obblighi, al valore effettivo del maso e delle modalità stabilite dall'istituto di credito per l'accessione del mutuo. La determinazione del valore effettivo del maso assunto avviene in base ad una stima eseguita per incarico dell'Assessore competente da impiegati del ruolo speciale dei servizi agrari della carriera direttiva o di concetto oppure da un esperto in materia agraria iscritto nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 25/b, primo comma, della legge provinciale 23 ottobre 1959, n. 10.7)
(2) Qualora risulti che i capitali mutuati o parte di essi siano stati impiegati a scopo diverso da quello contemplato nella presente legge, il contributo sarà revocato ed il concessionario tenuto a restituire l'importo corrispondente al contributo già goduto. Non può usufruire dei benefici a norma della presente legge chi ottiene altri contributi previsti da leggi statali o regionali per l'acquisto della proprietà fondiaria.
(3) In caso di estinzione anticipata del mutuo il beneficiario può chiedere la liquidazione delle rimanenti rate costanti posticipate di contributo a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dall'assunzione del mutuo e che il richiedente sia ancora in possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo stesso.8)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22, e successivamente sostituito dall'art. 8 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 5.