Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1970, n. 10.
(1) Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10.
(2) Restando tuttavia in vigore le convenzioni con gli istituti di credito stipulate in base all'articolo 2 della legge provinciale 21 settembre 1956, n. 8, nonché in base all'articolo 3 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.