Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1970, n. 10.
(1) Il contributo costante per mutui ai sensi dell'articolo 1 sarà concesso per un periodo massimo di 15 anni fino ad un importo del 5,5% sui mutui contratti. L'ammontare del contributo è stabilito con riguardo alla redditività dell'azienda agricola e con riguardo al numero degli eredi cedenti da liquidare.
(2) Alle aziende agricole di montagna può essere concesso un contributo costante fino al 6,5% sui mutui contratti. Ai sensi della presente legge si intendono per aziende agricole di montagna quelle aziende nelle quali per ragioni climatiche, per la situazione delle comunicazioni esterne ed interne oppure l'inclinazione del sito, esistono condizioni particolarmente gravose di vita e di produzione. I criteri secondo i quali sarà da accertare l'esistenza di queste condizioni saranno determinati con regolamento di esecuzione.
(3) Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità, i criteri generali delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad emendare adeguatamente i limiti massimi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, qualora venga diminuito o aumentato il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito.6)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.