(1) All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente o la dirigente scolastica ovvero il consegnatario o la consegnataria dell'immobile verifica la compatibilità dell'utilizzo extrascolastico della struttura con tutte le attività scolastiche, comprese quelle integrative, e ne predispone l'orario di utilizzo per attività extrascolastiche, contemplando altresì i periodi di vacanza durante i quali gli impianti sono disponibili.
(2) L'orario è inviato al comune ed è esposto all'albo delle singole scuole.
(3) Fino al momento della predisposizione dell'orario, gli edifici, le attrezzature e gli impianti scolastici sono disponibili per le attività extrascolastiche a partire dalle ore 17.00 ed anche durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica. 2)