Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Le riparazioni che non possono essere eseguite direttamente dal conducente assegnatario con i mezzi disponibili, nè dall'autorimessa provinciale, sono affidate alle officine private. Le riparazioni urgenti, rese necessarie per la prosecuzione del viaggio, possono essere eseguite da un'officina situata lungo il percorso scelta in base alle valutazioni del conducente assegnatario e alle indicazioni del funzionario trasportato.