Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) La formazione professionale del podologo è intesa a fornire conoscenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.
(1) Le unità sanitarie locali mettono a disposizione della scuola per podologi i servizi e le strutture in dotazione, che siano necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.
(1) La direzione della scuola è affidata a un medico preferibilmente specializzato in ortopedia.
(2) Il direttore è coadiuvato da un istruttore didattico che ha il compito di coordinare le attività di tirocinio e di valutarne gli esiti in relazione ai singoli allievi.
(3) Possono essere nominati docenti della scuola:
(4) Il segretario della scuola assolve gli affari amministrativi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.
(5) Il consiglio dei docenti è composto dai docenti e dal direttore della scuola in veste di presidente.
(1) Il consiglio direttivo è composto dai seguenti membri:
(2) Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per permettere la reciproca informazione sullo svolgimento delle attività formative e viene convocato dal direttore della scuola.
(3) Alle riunioni prendono parte, con voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.
(4) Il consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:
(5) Le decisioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.
(1) Sono ammessi alla scuola di podologi, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e del decreto del Ministro della Sanità 26 gennaio 1988, n. 30, i cittadini che:
(2) I candidati residenti in provincia di Bolzano hanno la precedenza nell'ammissione.
(3) I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso sono elencati nel bando d'istituzione di ogni singolo corso.
(1) La Giunta provinciale stabilisce il numero minimo e massimo di allievi ammissibili alla scuola.
(2) Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede alla selezione stilando una graduatoria sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto ed orale, o soltanto orale, o soltanto scritto.
(3) I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue:
(4) In caso di parità di voti è data precedenza all'aspirante più anziano di età.
(1) La scuola di formazione per podologi ha durata triennale e comprende complessivamente almeno 3000 ore d'insegnamento, suddivise in 2000 ore d'insegnamento teorico e 1000 ore d'insegnamento pratico.
(2) L'insegnamento teorico comprende le seguenti materie:
(3) Il tirocinio pratico verte sulle materie di cui al comma 2.
(1) È obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche e del tirocinio.
(1) Le assenze non possono superare un terzo delle ore di lezioni complessive dell'anno scolastico.
(2) Qualora le assenze superino un terzo delle ore di lezione previste, l'allievo deve ripetere l'anno.
(3) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.
(4) Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.
(1) Le ore dedicate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente il numero di 37 ore settimanali.
(1) Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro i danni arrecati a terzi durante la frequenza della scuola, comprese le attività di tirocinio.
(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.
(2) I docenti sono tenuti a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.
(3) La valutazione delle prove viene espressa in decimi.
(4) Il risultato delle prove è annotato nel registro e dei giudizi si tiene conto in sede di scrutinio finale.
(1) Alla fine di ogni anno scolastico si tengono gli scrutini finali nei quali il consiglio dei docenti valuta il profitto di ciascun allievo.
(2) Per essere ammesso al corso successivo, l'allievo deve conseguire una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.
(1) Gli allievi che abbiano riportato non più di tre insufficienze sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione nelle relative materie. Qualora l'esame non venga superato, anche in una sola materia, l'allievo deve ripetere l'anno scolastico.
(2) L'allievo non può ripetere più di una volta uno stesso anno scolastico.
(1) L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità teoriche e pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una dissertazione di un caso pratico precedentemente elaborato in forma scritta.
(2) L'esame finale è sostenuto davanti ad apposita commissione, che viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta come segue:
(3) Funge da segretario della commissione il segretario della scuola.
(1) In caso di assenza giustificata di un candidato all'esame di diploma, questo può accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma.
(2) La data della nuova sessione è fissata dal consiglio direttivo.
(3) In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, questo può accedere all'esame di riparazione.
(4) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta.
(5) Il giudizio negativo in sede di esame di riparazione, comporta per l'allievo la ripetizione dell'ultimo anno di corso.
(1) L'esame di diploma è valutato in cinquantesimi.
(2) Nel diploma viene indicata la media aritmetica delle valutazioni delle due prove d'esame, elaborazione scritta e dissertazione.
(1) Il diploma è rilasciato dall'assessorato provinciale competente in materia di formazione sanitaria ed è sottoscritto anche dal presidente della commissione giudicatrice.