Pubblicato nel B.U. 18 aprile 1989, n. 19.
(1) Può sostenere l'esame di diploma l'allievo che abbia conseguito una valutazione positiva sia nelle materie teoriche che nel tirocinio pratico.
(2) L'esame di diploma consiste:
(3) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta.