Pubblicato nel B.U. 26 giugno 1979, n. 32.
(1) Le funzioni richiamate dal primo comma dell'articolo 2/bis della L.P. 23 agosto 1978, n. 472), riguardano:
(2) Le categorie di assistibili e le forme di assistenza economica trasferite agli enti locali di assistenza a sensi del suddetto articolo 2/bis della L.P. 26 ottobre 1973, n. 69, nei limiti di cui al comma precedente, perdono, nell'ambito della funzione unitaria di quegli enti, ogni rilevanza giuridica o tecnicoassistenziale.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 2/bis della L.P. 26 ottobre 1973, n. 69, inserito dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.