(1) L’indennità di missione giornaliera prevista dall’articolo 3 dell’allegato 1 del C.C.I. 12.2.2008, come sostituito con C.C.I. 09.04.08 è attribuita con decorrenza 1.4.2008 alle seguenti categorie di personale:
(2) L’indennità di missione giornaliera è attribuita nell’ambito dell’anno solare ai sensi delle seguenti disposizioni :
(3) L’indennità di cui al comma 2 è attribuita anche al personale, da individuarsi dal direttore della Ripartizione Personale, previo confronto con i sindacati, che svolge la propria attività lavorativa prevalentemente al di fuori della ordinaria sede di servizio.
(4) Nei giorni non lavorativi l’indennità di cui al comma 2 spetta comunque nella misura di 12,00€
(5) L’indennità di cui al presente articolo non spetta in caso di missione per la partecipazione a corsi di aggiornamenti e di formazione. Non spetta, inoltre, per la partecipazione a convegni o manifestazioni affini, nonché per visite a fiere ed eventi ed iniziative similari.