(1) Sono versate le seguenti contribuzioni sulla retribuzione utile ai fini del TFR:
- a) l' 1% a carico dell' Amministrazione, previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 dell'Accordo Nazionale 14 marzo 2001, che, sulla base dell'apposita convenzione da stipularsi tra l'INPDAP e la Provincia, viene anticipato dalla Provincia per conto dell'INPDAP in favore del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds";
- b) un ulteriore contributo pari all' 1,5 % a carico della Provincia in favore del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds" o ad altri fondi ai sensi della rispettiva normativa statale o contrattuale;
- c) l' 1% con ritenuta a carico del personale aderente al fondo regionale "Laborfonds" o ad altri fondi ai sensi della rispettiva normativa statale o contrattuale.
(2) L'ulteriore contributo a carico della Provincia di cui al precedente comma 1, lettera b) è aumentato con decorrenza 1°gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi dei vigenti contratti collettivi provinciali non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.
(3) I versamenti ai fondi pensione complementare cui può aderire il personale, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il personale associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti alla lettera c) del comma 1, a scaglioni dello 0,5 % della retribuzione, ivi indicata fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'ente. Il personale può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1. gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta alla Provincia entro il 30 ottobre dell'anno precedente.
(4) L'obbligo contributivo a carico del personale ed a carico dell'Amministrazione provinciale, anche per quanto concerne la parte di contribuzione anticipata per conto dell'INPDAP ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sorge in conseguenza dell'adesione al fondo da parte del personale su base volontaria. In caso di mancata adesione ad un fondo al personale non è dovuto alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo.
(5) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto trova applicazione la disciplina statale prevista dall'accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola, sottoscritto il 14 marzo 2001, nonché dai successivi contratti collettivi in materia di previdenza complementare in favore del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1.