1. I beneficiari e l'ammontare degli interventi sono:
a) Lavoratori subordinati:
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni per motivi di crisi per un periodo pari o superiore a 320 ore lavorative nel semestre antecedente la domanda e che rientrano nello primo scaglione di reddito per l'indennità di cassa integrazione: integrazione di 1 € all'ora per l'intero periodo di cassa integrazione;
- Lavoratori in cassa integrazione per motivi di crisi che non sono in possesso del requisito di cui al paragrafo precedente che però sono stati sospesi per un periodo pari o superiore a 480 ore lavorative nei due semestri antecedenti la domanda e che rientrano nello primo scaglione di reddito per l'indennità di cassa integrazione: integrazione di 1 € all'ora per l'intero periodo di cassa integrazione;
- Lavoratori privati o pubblici che hanno perso il lavoro per motivi di crisi (nel pubblico impiego solo in caso di mancata proroga del contratto a termine per riduzione dei relativi fondi così come specificato dal l'articolo 2, secondo comma, punto c) del regolamento regionale) e che hanno diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari oppure all'indennità di mobilità statale in misura non superiore all'importo di cui al primo scaglione di reddito per la cassa integrazione: integrazione di 178 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione;
- Lavoratori che hanno perso il lavoro per motivi di crisi e che hanno diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, agricola oppure all'indennità di disoccupazione speciale edile: integrazione di 178 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione e comunque per una durata massima non superiore alla durata dell'ultimo rapporto di lavoro;
- Lavoratori del settore privato licenziati per superamento del periodo di comporto o per intervenuta inidoneità alle mansioni e che non hanno diritto ad alcuna altra indennità: indennità di 178 € per ogni mese intero di disoccupazione;
- Lavoratori che hanno perso il lavoro per motivi di crisi e che non hanno diritto a nessun tipo di indennità: indennità di 834 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione;
Sono in ogni caso escluse le categorie elencate nell'articolo 2, terzo comma, del regolamento regionale (tra cui lavoratori stagionali, domestici, autonomi e persone pensionate).
b) Lavoratori parasubordinati:
- Collaboratori a progetto che rientrano nei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma del regolamento regionale: indennità di 600 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione e comunque per una durata massima non superiore alla durata dell'ultimo rapporto di collaborazione;
- Associati in partecipazione che rientrano nei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma del regolamento regionale: indennità di 600 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione e comunque per una durata massima non superiore alla durata dell'ultimo rapporto di collaborazione.