Sentenza del 20 settembre 2005, n. 329; Pres. Demattio, Est. Zelger
Il Consiglio comunale può reiterare i .vincoli già imposti su un'area già interessata da una precedente previsione urbanistica rimasta inattuata, ma la normativa vigente impone, nel contempo, un obbligo di motivazione specifico e puntuale. Un tale obbligo non può esaurirsi solo nella rappresentazione .di generale finalità di pubblico interesse da soddisfare, ma necessita di puntuale valutazione sulla persistenza della specifica esigenza pubblica cui l'area è destinata con il vincolo, comparandola con l'interesse del privato già gravato da un vincolo decennale, rimasto inattuato. Al riguardo, la motivazione deve evidenziare le ragioni del ritardo e le iniziative in base alle quali l'ablazione sostanziale del diritto di proprietà non si protrarrà a tempo indefinito, perché appaia chiaro che la reiterazione del vincolo si pone come attività volta all'effettiva cura di un pubblico interesse.
In relazione alla mancata previsione di un indennizzo, in favore dei proprietari incisi da vincoli di inedificabilità assoluta, propedeutici alla realizzazione di opere pubbliche è da sottolineare che la Corte Costituzionale (20 maggio 1999, n. 179) ha dichiarato la incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 7, n. 2, 3 e 4, l. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 2, 1° comma, l. 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino inedificabilità, senza previsione di indennizzo. Nel contempo, ha affermato che restano fuori dall'area dell'indennizzabilità: i vincoli incidenti con carattere di generalità ed obbiettività su intere categorie di beni ivi compresi i vincoli ambientali paesistici; i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato; i vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non eccedenti la durata ritenuta ragionevolmente sopportabile (periodo di franchigia). Quindi, l'Amministrazione, nel reiterare vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione deve prevedere il relativo indennizzo e, pertanto, sono illegittimi i provvedimenti urbanistici nella parte in cui omettono tale previsione.