Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
Ultima edizione
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 111 del 28.04.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 111 del 28.04.1983
Trasferimento delle funzioni degli enti mutualistici - Rinuncia al ricorso.
Attendere, processo in corso!
Sentenza (19 aprile) 28 aprile 1983, n. 111; Pres. Elia – Rel. La Pergola
§ 4 art. 4 n. 7) e art. 9 n. 10).
Ritenuto in fatto:
La Regione del Trentino-Alto Adige produceva ricorso in data 30 luglio 1977, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4,5 e 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, recante:
"Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria". La ricorrente deduce la violazione degli artt. 4 e 6 dello Statuto della Regione Trentino- Alto Adige.
In pari data, proponeva ricorso, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche la Provincia autonoma di Bolzano, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, quarto comma, 5, primo comma, 6, secondo comma, e 8, terzo comma, della citata legge n. 349 del 1977, in riferimento agli artt. 8 e 9 del suddetto Statuto.
Regione e Provincia lamentavano che le norme censurate ledono le attribuzioni loro rispettivamente conferite in materia di previdenza e di assicurazione, di ordinamento sanitario ed ospedaliero, di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad esso addetto, e in materia di igiene e sanità, di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale.
Nei giudizi instaurati con i ricorsi in epigrafe si é costituito, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio, per dedurre l'infondatezza delle questioni sollevate.
In prossimità dell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 sia la Regione, sia la Provincia, hanno presentato atto di rinuncia al ricorso. In udienza, la difesa delle ricorrenti ha chiesto alla Corte di pronunziare l'estinzione del giudizio. L'Avvocatura si é associata alla richiesta.
Considerato in diritto
: Avendo la difesa della Regione e della Provincia, dietro regolare mandato, presentato atto di rinunzia al ricorso - accettato dall'Avvocatura dello Stato, come si dice in narrativa il processo deve ritenersi estinto in forza dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 31 del 22.02.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 47 del 10.03.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 111 del 28.04.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 18.10.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 15.12.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 29.12.1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico