(1) La lettera B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:
“B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali", esclusi gli interventi di manutenzione degli edifici e delle strade forestali e interpoderali con manto stradale non sigillato;”
(2) Dopo la lettera C 11) dell’allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“C 12) l’installazione di infrastrutture ad accesso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici.”
(3) Nella lettera E 1) dell’allegato E della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “definiti con regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni” sono sostituite dalle parole: “definiti con regolamento di esecuzione, previo parere del Consiglio dei Comuni”.