(1) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “La zona produttiva è destinata all’insediamento di attività artigianali, industriali, di commercio all’ingrosso nonché alla trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, salvo il mantenimento delle destinazioni d’uso legittimamente preesistenti degli edifici prima dell’individuazione della zona produttiva stessa.”