4.1 Requisiti generali
1. L’ente gestore si avvale di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche, personale sanitario nonché di cura e assistenza che si ispira al concetto di disabilità che è alla base dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).
2. L'ente gestore, compatibilmente con l'attività svolta e l'organizzazione interna del servizio residenziale a carattere socio-sanitario, si avvale della collaborazione di volontarie e volontari e segue inoltre tirocinanti nel raggiungimento degli obiettivi formativi.
4.2 Personale socio-pedagogico
1. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle funzioni socio-pedagogiche sono:
a) educatore/educatrice per disabili;
b) educatore/educatrice professionale;
c) operatore/operatrice in possesso del titolo di laurea in scienze sociali.
2. L’ente gestore, qualora non riesca a reperire personale con le qualifiche di cui sopra, può garantire l’espletamento delle funzioni socio-pedagogiche anche assumendo personale con una qualifica diversa (ad es. assistenti sociali, psicologhe e psicologi, personale infermieristico), fino al limite massimo di un terzo delle risorse di personale socio-pedagogico previste nella pianta organica.
4.3 Personale con funzioni di cura e di assistenza
1. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle funzioni di cura e assistenza sono:
a) assistente per soggetti portatori di handicap;
b) operatore/operatrice socio-assistenziale.
2. L’ente gestore, qualora non riesca a reperire personale con le qualifiche di cui sopra, può garantire l’espletamento delle funzioni di cura e assistenza anche assumendo personale con una qualifica diversa (ad es. operatrici e operatori socio-sanitari, assistenti geriatriche e geriatrici, assistenti familiari, tecniche e tecnici dei servizi sociali), fino al limite massimo del 45% delle risorse di personale con funzioni di assistenza previste nella pianta organica. Entro questo limite massimo può essere compreso anche il personale che sta assolvendo un corso di formazione sul lavoro relativo a una delle qualifiche professionali di cui al presente comma e al comma 1, limitatamente al periodo previsto per il conseguimento del relativo diploma.
4.4 Personale sanitario
1. L’assistenza sanitaria è assicurata e finanziata dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie presso il servizio residenziale a carattere socio-sanitario.
2. L’assistenza sanitaria consiste nelle seguenti attività:
a) assessment e valutazione periodica dello stato di salute e del fabbisogno di assistenza e cura della persona assistita;
b) pianificazione ed esecuzione degli interventi;
c) organizzazione di visite mediche e di controlli;
d) scambio informativo con il personale del servizio, con i medici di medicina generale e con gli specialisti nonché con i genitori o il/la rappresentante legale della persona assistita;
e) documentazione degli interventi sanitari all’interno del progetto individuale;
f) collaborazione con il team.
3. La qualifica professionale idonea all’espletamento delle prestazioni infermieristiche è:
a) infermiere/infermiera.
4. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle prestazioni riabilitative sono:
a) fisioterapista;
b) terapista occupazionale/ergoterapista;
c) logopedista.
5. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle prestazioni psichiatriche sono:
a) psichiatra;
b) tecnico/tecnica della riabilitazione psichiatrica (TeRP).
6. Le qualifiche professionali idonee all’espletamento delle prestazioni psicologiche sono:
a) psicologo/psicologa;
a) psicoterapeuta.
7. Nel servizio opera una persona con funzioni di coordinamento del personale sanitario succitato.
4.5 Personale preposto alle funzioni tecniche
1. Il personale preposto alle funzioni tecniche (cucina, lavanderia, custode ecc.) deve essere in possesso dei requisiti previsti dai contratti collettivi intercompartimentali e di comparto.
2. È fatta salva la possibilità di coprire i servizi con modalità organizzative che prevedono la collaborazione delle e degli utenti per finalità socio-pedagogiche.
4.6 Responsabile del servizio
1. Il/la responsabile del servizio svolge compiti socio-pedagogici, amministrativi e tecnici legati alla gestione del servizio. Fra i suoi compiti rientrano la promozione della qualità del servizio, la gestione della documentazione, la verifica della completezza dei progetti individuali, l’aggiornamento dei team degli operatori e delle operatrici, il raccordo tra servizi ed enti sul territorio e la collaborazione con le famiglie. I compiti del/della responsabile del servizio sono definiti per iscritto.
2. Qualora coordini servizi con un numero complessivo di utenti pari o superiore a 35, il/la responsabile del servizio ha funzioni esclusive di direzione e coordinamento e pertanto non rientra nel calcolo del parametro del personale di cui al punto 4.9. Nel caso in cui invece coordini servizi con un numero di utenti inferiore a 35, il/la responsabile del servizio viene considerato/considerata nel calcolo del parametro del personale in proporzione al numero di utenti.
4.7 Selezione del personale
1. L’ente gestore definisce i criteri e le procedure di selezione del personale.
4.8 Parametri del personale
1. I parametri sono riferiti al personale a tempo pieno con orario di lavoro stabilito da contratto collettivo intercompartimentale provinciale e sono definiti in base al numero dei posti occupati e alla presenza media delle e degli utenti nel servizio. I parametri sono comprensivi dell’assistenza notturna.
2. Gli standard del personale hanno valore di parametri minimi legati alla programmazione annuale del fabbisogno di personale.
3. Per l’utenza del servizio residenziale a carattere socio-sanitario sono previsti i seguenti parametri di personale:
a) per le prestazioni di cura e assistenza e per le prestazioni socio-pedagogiche: una unità di personale ogni 0,63 utenti. Deve essere comunque garantita in ogni servizio la presenza di personale con funzioni socio-pedagogiche, che deve essere pari ad almeno un’unità di personale a tempo pieno per ogni unità abitativa;
b) per le prestazioni infermieristiche: una unità di personale ogni 2,8 utenti, in forma di presenza attiva. L'ente gestore si avvale della disponibilità di personale infermieristico di una struttura residenziale eventualmente collegata o di altri servizi idonei, previo apposito accordo, nell'eventualità in cui dovesse emergere un fabbisogno infermieristico più elevato da parte dell’utenza, tale da rendere necessaria la presenza di personale infermieristico 24 ore su 24;
c) per le prestazioni psicologiche: devono essere garantite 1,5 ore di servizio settimanali per ogni utente;
d) per le prestazioni fisioterapiche: devono essere garantite 3 ore settimanali complessive per l’utenza di ogni unità abitativa.
4. La consulenza psichiatrica è prestata dal servizio psichiatrico del Comprensorio sanitario territorialmente competente, che garantisce 2 ore settimanali complessive per l’utenza di ogni unità abitativa.
5. Durante il ricovero in una struttura ospedaliera, l’assistenza alla persona è prestata dai familiari. Qualora non possa essere prestata dalla famiglia, essa può essere offerta, in caso di necessità, dal personale del servizio residenziale a carattere socio-sanitario, in accordo con il servizio sociale inviante e con il personale dell’ospedale.
4.9 Collaborazione con l’Azienda Sanitaria
1. L’ente gestore deve definire specifici protocolli, che prevedono modalità semplificate per i seguenti interventi di salute pubblica:
a) esecuzione di esami e accertamenti diagnostici, di visite specialistiche;
b) gestione delle urgenze;
c) trasferimenti in una struttura ospedaliera.
2. L’ente gestore predispone un piano epidemico, che descrive le modalità organizzative e le procedure di sicurezza da attuare in linea con le indicazioni nazionali e provinciali vigenti e in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria.
3. Nel servizio residenziale a carattere socio-sanitario, deve essere disponibile un Direttore sanitario/una Direttrice sanitaria o un medico responsabile con i seguenti compiti:
a) vigilanza sui requisiti igienico-sanitari, sul corretto funzionamento complessivo delle apparecchiature e attrezzature sanitarie, sulla gestione dei farmaci e dei dispositivi sanitari;
b) vigilanza sulla qualità dell’assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulla corretta gestione della documentazione sanitaria;
d) valutazione del rischio clinico, prevenzione e controllo delle infezioni e degli eventi avversi;
e) valutazione dei protocolli e procedure interne in materia sanitaria e della relativa applicazione.
Tali compiti devono essere svolti nel rispetto della competenza clinica riservata ai medici di medicina generale scelti dalle e dagli utenti.
4.10 Assistenza medica
L’assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale scelto dall'utente, anche in forma transitoria, se l'accoglienza nel servizio residenziale a carattere socio-sanitario comporta il cambiamento del domicilio dell’utente. Il medico di medicina generale lavora a diretto contatto con lo/la psichiatra di riferimento.
4.11 Ausili e assistenza farmaceutica
Tutti gli ausili, i presidi terapeutici nonché i farmaci sono finanziati e messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria.
4.12 Aggiornamento del personale
1. L’ente gestore pianifica annualmente le offerte di aggiornamento in funzione degli obiettivi del servizio e in base ai bisogni del personale. L’aggiornamento è documentato anche ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi.
2. I percorsi di aggiornamento offrono agli operatori e alle operatrici strumenti, metodologie, competenze relazionali e comunicative nonché conoscenze atte a migliorare la qualità del servizio.
4.13 Motivazione del personale
1. L'ente gestore presta particolare attenzione alla motivazione del personale, individuando le strategie necessarie per mantenerla e rafforzarla. Devono essere impiegati strumenti per rilevare il grado di motivazione e di soddisfazione del personale e prevenire sindromi da burn-out.
2. L’ente gestore offre una regolare attività di supervisione, svolta da un/una professionista esterno/esterna al servizio.
4.14 Lavoro in team
1. Il lavoro in team è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi, sia individuali delle e degli utenti che collettivi del servizio. Il team è composto da tutte le figure professionali sociali e sanitarie che operano nel servizio e si basa sulla condivisione degli stessi, sulla chiarezza riguardo alla suddivisione dei compiti, nonché sull’interscambio di informazioni con l'unità di valutazione interdisciplinare e tutti gli operatori e operatrici.
2. Il flusso di informazioni all’interno del team e la comunicazione con altri servizi sono garantiti ricorrendo a strumenti idonei.
4.15 Lavoro di rete
1. È garantita la collaborazione con gli altri servizi del territorio per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto individuale e per facilitare lo scambio di esperienze e competenze di quanti si occupano dell’area della disabilità.
2. Fondamentale è la collaborazione con i servizi sociali di provenienza e con i servizi sanitari. Le modalità di collaborazione e le relative procedure devono essere definite e condivise da tutta la rete dei soggetti coinvolti.