1. Ai fini della concessione dell’aiuto i richiedenti al momento della presentazione della domanda devono detenere almeno 3,00 UBA di animali ammissibili a premio.
2. L’aiuto è concesso per bovini da latte, ovini o caprini da latte che in base alla banca dati veterinaria regionale risultano nella propria azienda zootecnica.
3. I richiedenti devono essere fornitori di latte o venditori diretti ai sensi dell’articolo 2 e rispettare il carico di bestiame medio massimo.