Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di Presidente, così come quella di Vicepresidente, è ricoperta alternativamente da esponenti dei due diversi territori provinciali.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
b) stipula e firma i contratti e tutti gli atti della Fondazione;
c) ordina i pagamenti nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio;
d) sovrintende al buon funzionamento amministrativo e tecnico della Fondazione nel suo complesso ed è repsonsabile della regolare attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e) assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale le decisioni dovranno essere sottoposte a rattifica;
f) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti dell’organo stesso, a dirigenti o a dipendenti della Fondazione.
In assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente al quale il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare determinate categorie di compiti.