(1) La patente di servizio è rilasciata dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi secondo il modello di cui all'allegato A e si articola in cinque categorie.
(2) La patente di I categoria abilita alla guida di ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli, tricicli, macchine operatrici e autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere in ogni caso agganciato un rimorchio leggero oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima di tale ultima combinazione non superi i 3.500 kg.
(3) La patente di I categoria con annotazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg.
(4) La patente di I e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio o semirimorchio; questi ultimi devono avere una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.
(5) La patente di II categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli di III categoria con limitazione o di III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero. Questa patente abilita inoltre alla guida di macchine operatrici eccezionali.
(6) La patente di II e IV categoria con limitazione abilita alla guida di:
- complessi di veicoli composti da una motrice di II categoria con limitazione e da un rimorchio o un semirimorchio con una massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg;
- complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.
(7) La patente di II categoria abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli di III categoria con limitazione o di III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.
(8) La patente di II e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di II categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg.
(9) La patente di III categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al/alla conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.
(10) La patente di III e IV categoria con limitazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di III categoria con limitazione e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.
(11) La patente di III categoria abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.
(12) La patente di III e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di III categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.
(13) La patente di IV categoria abilita alla guida di autoveicoli di I, II o III categoria, se il/la conducente ha la relativa abilitazione, quando trainano un semirimorchio o un rimorchio non rientrante fra quelli indicati per tali categorie.
(14) La patente di V categoria abilita alla navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia marine dalla
costa, su moto d’acqua e su imbarcazioni di lunghezza non superiore a 24 metri e con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV, sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a:
- 750 cc, se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta;
- 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo;
- 2.000 cc, se a ciclo diesel.
(15) Sono rimorchi leggeri quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg.
(16) Alle persone appartenenti ai servizi e alle organizzazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che abbiano compiuto il 18° anno di età, è rilasciata la patente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, se sono in possesso di patente di guida civile ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'articolo 6, se hanno conseguito l'idoneità di cui al medesimo articolo.
(17) La domanda per il rilascio della patente di servizio, vistata dal/dalla responsabile del servizio di appartenenza, deve essere corredata da:
- stato di servizio del/della richiedente, rilasciato dal/dalla responsabile del servizio;
- qualora i dati dell'Ufficio provinciale Patenti non siano disponibili mediante collegamento informatico, copia della patente di guida civile o della patente nautica civile in corso di validità, che deve essere autenticata se non viene presentata personalmente dal/dalla richiedente;
- due fotografie in formato tessera del/della richiedente, che devono essere autenticate se non sono presentate personalmente dallo stesso/dalla stessa.
(18) Qualora il/la richiedente non sia titolare di patente di guida civile o di patente nautica civile, oltre allo stato di servizio deve allegare alla domanda di cui al comma 17 il certificato medico rilasciato a seguito dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 3, comma 1, nonché un certificato di nascita e di residenza o la relativa autocertificazione.
(19) Al personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, del Servizio forestale e dell'Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano la patente di servizio è rilasciata d'ufficio.
(20) La patente di servizio di I categoria è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, a coloro che prestano servizio civile presso i servizi e le organizzazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e che siano titolari di patente civile della categoria corrispondente o superiore.
(21) Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, nonché il personale in possesso di patente di servizio del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri o il personale in possesso di patente di servizio del Dipartimento della Protezione Civile, nonché gli appartenenti alle istituzioni e organizzazioni in possesso di patente di servizio per vigili del fuoco rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento sono abilitati alla guida dei veicoli a motore o delle imbarcazioni del rispettivo servizio in provincia di Bolzano.
(22) La patente di servizio non viene rilasciata alle persone titolari di patenti civili speciali.
(23) La patente di servizio è valida fino al compimento del 65° anno di età o fino alla cessazione dal servizio attivo, purché sussistano i requisiti di cui al comma 16, ed è prorogabile su richiesta dietro presentazione di una domanda e di uno stato di servizio.
(24) La patente di servizio rilasciata ai sensi del comma 18 ha la stessa validità della patente civile corrispondente.