(1) Ai fini della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 – Convenzione di Istanbul – valgono le seguenti definizioni:
(2) Indipendentemente dalle definizioni di cui al comma 1, la presente legge vale anche per quelle forme di violenza che in futuro verranno definite in quanto tali, e per quelle che sono percepite come tali dalle donne.