(1) La Provincia e gli enti locali possono concedere contributi a enti pubblici e privati per l’attuazione delle misure di cui alla presente legge.
(2) Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in 0,00 euro per l’anno 2021, in 625.000,00 euro per l’anno 2022 e in 825.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli esercizi 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.