(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:
“2/bis La segnalazione certificata di cui al presente articolo è corredata dall’attestazione del direttore/della direttrice dei lavori o, qualora non nominati, di un professionista abilitato/una professionista abilitata che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché dalle dichiarazioni di conformità, dai certificati e dai documenti stabiliti dalla normativa vigente.”
(2) L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Per l’utilizzazione di un edificio prima della segnalazione certificata sull’agibilità è dovuta, a partire dalla diffida del comune, per ogni mese intero o frazione dello stesso, una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80 delle parti dell'edificio abusivamente occupate.”