1. I tirocini sono offerti dai Centri di mediazione lavoro della Ripartizione Lavoro a persone che hanno almeno 15 anni di età e appartengono a una delle seguenti categorie:
a) persone disoccupate da almeno 6 mesi;
b) lavoratrici e lavoratori migranti che si spostano o si sono spostati all’interno dell’Unione Europea o che per motivi di lavoro stabiliscono la loro residenza in uno degli Stati Membri;
c) persone che appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro dell’Unione Europea e che devono migliorare le loro conoscenze linguistiche, il loro profilo professionale o la loro esperienza lavorativa, al fine di trovare un’occupazione;
d) persone che desiderano iniziare a lavorare o vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro dopo almeno due anni di inattività e che non hanno frequentato alcun corso di formazione o di formazione continua, in particolare coloro che hanno rinunciato al proprio lavoro a causa dell’impossibilità di conciliarlo con le esigenze della propria vita familiare;
e) persone adulte che vivono sole, con uno o più figli a carico;
f) persone che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, o formazione equiparata, e non hanno un lavoro;
g) persone di età superiore ai 50 anni che non hanno un lavoro;
h) persone che, ai sensi della normativa statale, sono o sono state riconosciute affette da dipendenza da sostanze (per esempio alcolisti o tossicodipendenti);
i) persone detenute o internate negli istituti penitenziari e le persone condannate e internate ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, che non hanno ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito da quando sono stati sottoposti alla pena detentiva o ad altra sanzione penale;
j) minorenni in età lavorativa in situazioni di disagio familiare;
k) titolari dello status di rifugiata o rifugiato, persone richiedenti asilo e persone cui è stata riconosciuta la protezione internazionale;
l) vittime della tratta di esseri umani ai sensi del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 24;
m) persone in possesso della certificazione di invalidità emessa dalla competente Commissione medica, ovvero:
1) persone invalide del lavoro con un’invalidità accertata pari o superiore al 34%;
2) persone invalide civili con un’invalidità accertata pari o superiore al 46%;
n) persone per le quali gli enti pubblici competenti hanno accertato una grave menomazione psichica o mentale e che si trovano in una delle seguenti situazioni:
1) sono state ricoverate in ospedali o strutture psichiatriche, anche a seguito di provvedimenti giudiziari;
2) sono in trattamento psichiatrico.