1. Ai fini della concessione dell’aiuto il beneficiario deve coltivare almeno 4 ettari di prato, arativo o foraggere avvicendate.
2. Per la concessione dell’aiuto è richiesto il rispetto del carico di bestiame medio minimo di 0,5 UBA/ha di superficie foraggera e del carico di bestiame medio massimo di cui all’allegata tabella 1. A tale scopo si considera tutto il bestiame tenuto in azienda, ad eccezione dei casi di collaborazione tra aziende adeguatamente documentati. In questi ultimi casi i rispettivi valori soglia riguardanti il carico di bestiame devono essere rispettati da tutte le aziende partecipanti. Per le aziende in forma associata il calcolo del carico di bestiame avviene in base al numero totale dei capi di bestiame e di tutte le superfici foraggere dei soci.
3. Per il calcolo del carico di bestiame valgono le tolleranze previste per i premi a superficie nelle direttive di applicazione del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Per la verifica dei requisiti si considerano i dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.