1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) in forma associata e la loro associazione provinciale, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, che sono attive nella produzione agricola primaria e sono iscritte nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.
2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, nonché le frazioni ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2.