1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la ripartizione provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei beneficiari.
2. I controlli a campione vengono effettuati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della liquidazione del contributo.
3. I beneficiari da sottoporre a controllo sono individuati tramite sorteggio, effettuato da un'apposita commissione composta da:
a) la direttrice/il direttore di ripartizione o una sua delegata/un suo delegato;
b) due funzionari amministrativi della ripartizione, di cui una/uno in veste di segretaria/segretario.
4. Nei controlli a campione si verifica quanto segue:
a) la veridicità delle dichiarazioni presentate dal richiedente;
b) se le attività e gli investimenti per cui è stato concesso il contributo sono stati effettivamente realizzati e se le spese ammesse sono state sostenute per intero;
c) la regolarità dei documenti di spesa non ancora esaminati.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, la ripartizione provinciale competente, qualora lo ritenga opportuno, potrà disporre ulteriori verifiche.