(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 448.849,44 euro per l’anno 2017 e a 65.192,28 euro per l’anno 2018, si provvede:
(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.