1. Possono beneficiare del rimborso le istituzioni e gli enti pubblici e privati (di seguito denominati “istituzioni”) competenti per statuto della gestione di residenze per anziani accreditate, che dispongono della prevista idoneità di legge al funzionamento.
2. È possibile accedere al rimborso delle spese di cui all’articolo 3 anche in caso di ristrutturazione o ampliamento di residenze per anziani accreditate ovvero di nuove costruzioni; in quest’ultimo caso la residenza per anziani deve essere accreditata entro un anno dall’apertura.