1. Il patrimonio della fondazione è costituito:
a) dagli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo;
b) da ulteriori apporti di qualunque natura effettuati dai fondatori;
c) dai beni mobili e immobili di proprietà della fondazione;
d) da tutti gli altri introiti utili all’incremento del patrimonio della fondazione;
e) da erogazioni, donazioni lasciati e eredità a favore della fondazione;
f) le quote di partecipazione di nuovi fondatori ammessi.
2. Il patrimonio della fondazione e le entrate che ne derivino sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e alle attività direttamente correlate ad essi.
3. Il collegio dei fondatori decide sulla necessità di una stima giurata nel caso di conferimento di beni patrimoniali.
4. Interventi di manutenzione di carattere ordinario e spese relative all’acquisizione di attrezzature necessarie per soddisfare il perseguimento dei fini istituzionali sono a carico della fondazione.
5. Gli interventi di manutenzione di carattere straordinario che dovessero rendersi necessari potranno essere richiesti dalla fondazione all’ente proprietario. In questo caso l’intervento dovrà essere autorizzato e finanziato direttamente dall’ente proprietario.
6. Interventi straordinari necessari per urgenti e improrogabili esigenze di servizio o di funzionalità delle strutture possono essere realizzati direttamente dalla Fondazione previa autorizzazione dell’ente proprietario e approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. In questo caso la Fondazione anticiperà i finanziamenti necessari richiedendone il rimborso all’ente proprietario.
7. La fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili. Essa persegue fini di pubblica utilità. Finché la fondazione continua ad esistere è assolutamente vietato distribuire – anche solamente in modo indiretto - profitti o mezzi finanziari che fanno parte del fondo di dotazione o di riserva e prelievi di capitale.
8. Eventuali profitti devono essere utilizzati ai fini della realizzazione delle attività istituzionali e di attività ad esse correlate.