1. La stima degli animali deve avvenire semestralmente o annualmente all’inizio del semestre o dell’anno assicurativo.
In alternativa non è necessaria una stima se i valori degli animali sono stabiliti con elenco tabella elaborata dalla Ripartizione provinciale dell’Agricoltura.
2. Come valore di stima di un animale si intende il valore oggettivo di mercato considerando il valore genetico ed economico. Tutti i dati necessari riguardanti l’animale sono da scrivere nel libro di stima; la copia del foglio di stima è da consegnare subito dopo la stima al proprietario dell’animale.
3. Il proprietario degli animali deve essere presente personalmente durante la stima per informare gli stimatori sull’età, su un’eventuale gravidanza, sullo stato di salute, sui vizi occulti o su eventuali difetti. Se sono forniti dati falsi, il proprietario degli animali perde ogni diritto al risarcimento.
4. Per la stima i vitelli devono avere un’età minima di 3 settimane. Animali che sono nati dopo la stima e perciò non sono iscritti nel libro di stima, sono assicurati da un’età di 3 settimane e in caso di sinistro gli viene attribuito un valore precedentemente stabilito dall’assemblea generale.
5. L’assicurazione degli animali avrà effetto dopo la stima e la registrazione sul blocco di stima. Animali ammessi all’assicurazione, il cui valore genetico ed economico diminuisce per un difetto sopravvenuto dopo l’ammissione (p. es. se una vacca munge solo su tre quarti), rimangono assicurati con il valore di stima originario fino alla successiva stima.
6. Se durante la stima viene accertata la presenza di un animale con una malattia in stato acuto, rimane invariata la vecchia stima fino alla macellazione d’urgenza o fino all’eventuale guarigione dell’animale. Dopo la comunicazione della guarigione al presidente, l’animale è nuovamente da stimare per il resto del semestre assicurativo. Se esistono incertezze in merito al tipo e alla gravità della malattia, deve essere chiesto il parere di un veterinario.
7. Nel caso di malattie croniche l’animale in questione è da stimare nello stato in cui si presenta.
8. Nel caso di macellazione d’urgenza per parto nel quale il vitello sopravvive, non è consentito ridurre il valore di stima della vacca del valore del vitello.
9. In caso di cambio del proprietario l’animale non è più assicurato.