1. I vantaggi economici possono essere concessi a:
a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati, di seguito denominati organizzazioni;
b) imprese di produzione audiovisiva e cinematografica per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locali;
c) persone singole;
d) cineasti per opere prime;
e) esercenti cinematografici, solamente per la proiezione di film di qualità.
2. Le organizzazioni devono:
a) essere senza scopo di lucro;
b) svolgere la propria attività in provincia di Bolzano;
c) disporre di una struttura organizzativa idonea;
d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di trasparenza ed economicità della gestione economico-finanziaria.
3. Le imprese di produzione audiovisiva e cinematografica e gli esercenti cinematografici devono:
a) disporre di una struttura organizzativa idonea;
b) svolgere la propria attività secondo principi di trasparenza ed economicità della gestione economico-finanziaria;
c) operare in provincia di Bolzano;
d) essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio o, in caso di imprese o esercenti stranieri senza sede in Italia, essere iscritti nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza.
4. Le persone singole devono svolgere la propria attività in provincia di Bolzano.
5. Non possono beneficiare dei vantaggi economici le emittenti radiofoniche e televisive pubbliche o private.