1. I vantaggi economici di cui all’articolo 3 possono essere concessi ad artisti e artiste che:
a) sono originari della provincia di Bolzano o svolgono la propria attività nel territorio provinciale da almeno 2 anni;
b) svolgono un’attività continuativa e prevalente in uno o più settori artistici, orientata nel senso di una ricerca qualitativa.
2. I sussidi di qualificazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere concessi a giovani artisti e artiste che, oltre ad avere i requisiti descritti nel comma 1 del presente articolo, non abbiano superato il 35° anno di età.