1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.
2. I beneficiari sottoposti a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore o dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
4. Il controllo è volto ad accertare:
a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
b) la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il vantaggio economico;
c) per i contributi, la regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio competente per la liquidazione e la sua riconducibilità alle spese ammesse;
d) la corretta gestione del contributo attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati.