1. La liquidazione degli importi di sponsoring avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
a) fattura per lo sponsoring o altro documento equivalente, nel rispetto dell’obbligo dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
b) relazione finale, dalla quale si evince la completa esecuzione della prestazione pattuita;
c) documentazione completa comprovante la prestazione pattuita (materiale fotografico, stampati, screenshot ecc.);
d) dichiarazione concernente gli “obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari“;
e) documento unico di regolarità contributiva (DURC), oppure una dichiarazione attestante che il contraente non vi è soggetto per legge.
2. In caso di mancato o incompleto adempimento delle prestazioni pattuite, la liquidazione non si effettua o si effettua in misura proporzionalmente ridotta rispetto alla prestazione effettivamente eseguita.
3. In caso di convenzioni di sponsorizzazione per prestazioni di durata superiore a tre mesi può essere prevista la concessione di acconti.