Indicazioni per il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica diversa da quella svolta presso l’Area musicale, le scuole di musica e il Conservatorio di musica da parte delle scuole in lingua italiana, ai sensi dell’art. 1/quater della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.
1. La richiesta del riconoscimento delle attività formative extrascolastiche, di cui all’art. 1/quater della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, deve essere presentata, corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione dei successivi punti 4 e 5, alla scuola di appartenenza dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dalle studentesse/dagli studenti maggiorenni, contestualmente all’iscrizione alle suddette attività e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno scolastico.
2. Le scuole determinano i criteri di qualità, la possibilità e la misura concreta dell’esonero, nonché le condizioni per la revoca.
I moduli e le condizioni per la presentazione della domanda sono inseriti nei siti delle Istituzioni scolastiche.
La scuola comunica ai richiedenti la decisione in merito alla richiesta di riconoscimento.
3. Il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica, effettuato con riferimento alle Indicazioni provinciali e al curricolo di Istituto, può riguardare anche solo una parte di una o più discipline e comunque non superare il limite massimo stabilito dalla normativa vigente.
Qualora il riconoscimento riguardi una parte dell’orario complessivo della disciplina, i tempi e l’organizzazione dell’esonero potranno essere modulari e comunque dovranno essere concordati con l’Istituzione scolastica.
4. Le scuole invieranno all’Intendenza scolastica la comunicazione relativa alle richieste pervenute, corredata di tutta la documentazione presentata, entro 10 agosto.
Una commissione istituita presso l’Intendenza scolastica valuterà l’offerta formativa dell’istituzione extrascolastica relativamente ai seguenti indicatori:
a. chiarezza e trasparenza dell’istituzione extrascolastica ed eventuale appartenenza della stessa a una organizzazione maggiore;
b. attività pluriennale ed esperienza nell’attività con i giovani nel rispettivo ambito formativo;
c. trasparenza sulle/sui responsabili delle attività formative extrascolastiche e loro qualificazione professionale.
Gli esiti saranno comunicati alle scuole entro il 25 agosto.
La commissione istituita presso l’Intendenza scolastica è composta di due Dirigenti scolastiche/ci e da un ispettore/ispettrice dell’Intendenza stessa.
5. Preso atto di quanto comunicato dalla commissione le scuole stabiliscono, con delibera del collegio docenti, i criteri di qualità sulla base dei seguenti indicatori:
a. conformità dell’attività formativa con la funzione educativa del ciclo di istruzione frequentato, delle Indicazioni provinciali e del curricolo d’Istituto;
b. disponibilità a concordare i criteri di osservazione e valutazione in coerenza con i principi enunciati nel Piano dell’offerta formativa.
6. Il totale delle ore frequentate presso le istituzioni extrascolastiche deve essere almeno pari alla misura dell’esonero concesso. La relativa attestazione è a carico dell’istituzione extrascolastica stessa.
Le scuole stabiliscono periodi e modalità per la comunicazione da parte dell’istituzione extrascolastica della frequenza alle iniziative formative.
La frequenza di attività formative extrascolastiche, riconosciute nell’ambito dell’esonero dalle attività d’insegnamento obbligatorie, è parte integrante dell’orario annuale personalizzato, è pertanto fatto obbligo di regolare frequenza da parte delle alunne e degli alunni. In caso di mancato rispetto di questa disposizione, la scuola è autorizzata a revocare in ogni momento l’esonero e a reinserire le alunne e gli alunni già esonerati nelle attività scolastiche ordinarie. In caso di frequenze irregolari o interruzioni di queste attività, i responsabili delle istituzioni extrascolastiche ne danno immediata comunicazione scritta alla scuola.
Le studentesse/gli studenti esonerati parzialmente dalla frequenza di una o più discipline sono tenuti, per la parte frequentata presso l’Istituzione scolastica, a sottoporsi alle verifiche e valutazioni previste.
Le attività formative extrascolastiche concorrono al riconoscimento della validità dell’anno scolastico.
Le istituzioni extrascolastiche, le cui attività saranno coerenti con quelle previste dal piano formativo dell’Istituzione scolastica, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli/delle alunni/e.
La valutazione fa riferimento alle Indicazioni provinciali e alla normativa sulla valutazione delle alunne e degli alunni del primo e secondo ciclo.
7. Le istituzioni extrascolastiche esprimono per ogni alunno/a, sulla base della griglia di valutazione degli apprendimenti concordata con l’Istituzione scolastica, un giudizio sul raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale valutazione dovrà essere inviata all’Istituto presso il quale l’alunno/a è iscritto/a.
L’invio dovrà avvenire almeno dieci giorni prima delle valutazioni intermedie e finali del Consiglio di classe.
In caso di esonero parziale la valutazione esterna concorre alla formulazione del voto. Nel caso di esonero per l’intero monte ore disciplinare la scuola acquisisce la valutazione esterna e la inserisce nel documento di valutazione.
8. L’offerta formativa delle istituzioni extrascolastiche deve essere compatibile con il piano orario dell’Istituzione scolastica.
L’esonero dall’attività curricolare non può determinare obblighi di vigilanza da parte dell’Istituzione scolastica.
Le alunne/gli alunni che fruiscono dell’esonero dall’insegnamento scolastico per la frequenza delle attività formative riconosciute e la cui giornata scolastica di conseguenza inizia più tardi o finisce in anticipo, entrano nella scuola e ne escono secondo le stesse disposizioni previste per le lezioni ordinarie.