2.1 la determinazione in casi giustificati di orari differenti per i trattamenti fitosanitari;
2.2 l’individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili nelle quali il mezzo chimico per il diserbo è vietato e quelle invece dove il mezzo chimico per il diserbo può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi ai sensi di quanto previsto dai punti A.5.6.1 e A.5.6.2 di cui al decreto ministeriale del 22 gennaio 2014;
2.3 l‘individuazione di ulteriori aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili che avviene d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano;
2.4 l’irrogazione di sanzioni amministrative imposte per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3 della legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8, se vigilate dalle competenti autorità a livello provinciale, compresa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.